top of page

Cassazione Lavoro 30.10.2017 n. 25760 - Metalmeccanici: nozione della retribuzione globale di fatto

  • Immagine del redattore: Avv. Fedele Cannerozzi
    Avv. Fedele Cannerozzi
  • 7 nov 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 3 nov 2020

La nozione di «retribuzione globale di fatto» adottata dal contratto collettivo (metalmeccanici), in mancanza di una diversa specificazione nello stesso testo contrattuale, deve intendersi come comprensiva di tutte le voci di retribuzione corrisposte con continuità e sistematicità al lavoratore nell'arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta (nella specie l'anno in cui maturano le ferie e la gratifica natalizia) sì da divenire parte della retribuzione normalmente liquidata.

(Massima non ufficiale)

* * *

Giova premettere che — come questa Corte ha ripetutamente affermato a partire da Cassazione civile, sez. un., 03/04/1989, n. 1608 — per la determinazione della retribuzione dovuta al prestatore di lavoro in relazione agli istituti cc.dd. indiretti non vige nel nostro ordinamento un principio di onnicomprensività ma occorre avere riguardo alla disciplina dei singoli istituti, di fonte legale o contrattuale ( ex plurimis: Cass. sez lav. 15 gennaio 2013 nr. 813; 25 gennaio 2012 nr. 79873 marzo 2004 nr. 4341).

E' di fonte contrattuale la disciplina del compenso per ferie, per tredicesima mensilità, per riduzioni orarie.

Le norme del CCNL per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti qui rilevanti — e quelle di analogo tenore contenute nei contratti collettivi del settore in epoca precedente (CCNL 18 gennaio 1987, CCNL 5 luglio 1994) e successiva ( CCNL 20 gennaio 2008) — sono state già interpretate da questa Corte ( Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 1995 nr. 8102, 11 novembre 1996 nr. 9819, 10 novembre 2003 nr. 16852, 3 marzo 2004 nr. 4341; Cass. civ. sez. VI 14 dicembre 2016 nr. 25761), con pronunzie cui si intende dare continuità.

Quanto alle ferie, a tenore dell'articolo 14 disciplina speciale- parte prima dei CCNL per i dipendenti industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti 8.6.1999 e 7.5.2003 «Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo».

Il successivo articolo 15 prevede, poi, per la tredicesima mensilità il pagamento di «una gratifica ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilità, determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto».

In ordine ai permessi annui (la cui disciplina comprende le ex festività), l'articolo 5 della disciplina generale- sezione terza tanto nel CCNL 8.6.1999 che nel CCNL 7.5.2003 indica quale criterio di monetizzazione ( ai fini della monetizzazione di 20 ore di permesso per i lavoratori turnisti) il valore retributivo sul quale è computata la gratifica natalizia.

La nozione di «retribuzione globale di fatto» adottata dal contratto collettivo, in mancanza di una diversa specificazione nello stesso testo contrattuale, deve intendersi come comprensiva di tutte le voci di retribuzione corrisposte con continuità e sistematicità al lavoratore nell'arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta ( nella specie l'anno in cui maturano le ferie e la gratifica natalizia) sì da divenire parte della retribuzione normalmente liquidata.

L'aggettivo «globale» comprende infatti quanto complessivamente ricevuto dal lavoratore in corrispettivo della sua attività di lavoro; il riferimento al «fatto» ovvero allo svolgimento in concreto del rapporto di lavoro esclude, poi, la rilevanza della previsione astratta di eccezionalità del compenso per lavoro straordinario contenuta nella disciplina del contratto collettivo.

La definizione contrattuale dell'art. 14 del CCNL completa e conferma tale definizione, escludendo la rilevanza delle sole prestazioni con carattere accidentale.

Del resto l'art. 17 dell'accordo interconfederale per l'industria del 27.10.1946, reso efficace erga omnes con d.p.r n. 1070 del 28.7.1960, tuttora vigente quanto alla tredicesima mensilità, è stato del pari interpretato come prevedente ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., 05/11/1998, n. 11137).

Commenti


Fedele Cannerozzi
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Icona sociale
bottom of page