Cassazione Lavoro 21.12.2017 n. 30712 - Fondo di Garanzia Inps - Prescrizione annuale per le mensili
- Avv. Fedele Cannerozzi
- 26 dic 2017
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 3 nov 2020
Fondo Garanzia crediti di lavoro presso Inps – Prescrizione annuale del diritto alle mensilità aggiuntive correlate alle ultime tre mensilità – Dies a quo – Esecutività dello stato passivo – Effetto interruttivo nei confronti dell'INPS della domanda di insinuazione al passivo sino alla conclusione della procedura concorsuale – Non sussiste
La domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell'INPS per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come identificata ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982 richiamato dal d.lgs. 80/1992.
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Secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in materia - con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass.n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) – va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall'I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale.
Pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva).
E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art.2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all'I.N.P.S. (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939).
Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn.20547 e 20548/2015 , 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).
Pertanto la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell'INPS per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come identificata ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982 richiamato dal d.lgs. 80/1992.
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