Cassazione Lavoro 28.11.2018 n. 30811
- Avv. Fedele Cannerozzi
- 12 dic 2018
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 3 nov 2020

Dirigenza Sanitaria – Qualifica dirigenziale non presuppone necessariamente titolarità di una struttura – Svolgimento di fatto di funzioni e mansioni di dirigente – Diritto alle differenze retributive – Assenza di atto formale di conferimento: non rileva – Mancato espletamento di procedura concorsuale: non rileva
Nell’ambito della dirigenza sanitaria del ruolo professionale le aziende sanitarie possono istituire posizioni dirigenziali che, senza attribuzioni di responsabilità delle strutture, semplice o complessa, comportano l’assegnazione di incarichi di tipo esclusivamente professionale, caratterizzati dall’affidamento di compiti con precisi ambiti di autonomia tecnico-professionale, da esercitare nel rispetto degli indirizzi dati dal dirigente responsabile della struttura, nonché dalla collaborazione con quest’ultimo e dall’assunzione di corresponsabilità quanto alla gestione dell’attività professionale.
L’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un attoo formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato.
La vicenda
La lavoratrice aveva adito il Tribunal
e di Nocera inferiore per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento delle mansioni superiori di dirigente avvocato.
La sentenza di accoglimento del giudice di primo grado era stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Salerno ritenendo ostative al riconoscimento del diritto agito le seguenti circostanze:
la lavoratrice non aveva assunto la piena responsabilità della struttura di appartenenza
alla stessa non erano stati assegnati obiettivi e non era mai stata sottoposta alle verifiche previste per i dirigenti
la lavoratrice non aveva partecipato ad alcuna selezione di natura dirigenziale
La valutazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che le circostanze di fatto che hanno condotto la Corte territoriale ad escludere la natura dirigenziale delle funzioni espletate dalla lavoratrice (mancato espletamento di procedura concorsuale, presenza di un responsabile dell’ufficio legale, assenza di responsabilità di conduzione della struttura, mancata gestione delle risorse, omessa individuazione degli obiettivi e conseguente mancata verifica dei risultati) in realtà sono assolutamente non decisive.
Ha osservato la Corte che il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni dovendosi in ogni caso assicurare al lavoratore, in ossequio al principio di cui all’art. 36 della Costituzione, una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Il diritto, ha precisato la Cassazione, va escluso solo qualora l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente e in ogni ipotesi in cui si riscontri una violazione di norme fondamentali o generali o dei principi basilari pubblicistici dell’ordinamento.
Tali principi, affermano gli Ermellini, operano anche in relazione allo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali.
Nel comparto sanitario, poi, la posizione dirigenziale non implica necessariamente la responsabilità di una struttura – semplice o complessa che sia – perché la dirigenza sanitaria può essere, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 08.06.2000, anche solo di tipo professionale e diviene anche gestionale qualora al dirigente siano conferite funzioni di direzione delle strutture.
Il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può essere escluso dalla mancata formale assegnazione degli obiettivi.
La mancata assegnazione degli obiettivi, infatti, rileva solo ai fini della determinazione del trattamento accessorio (che presuppone la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati).
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